Quali vantaggi comporta essere presente in Sic

 

Ogni persona possiede una sorta di curriculum creditizio, dove è possibile rilevare i vari finanziamenti ricevuti e rimborsati agli istituti bancari o società finanziarie.

Tale curriculum creditizio rappresenta una rilevante presentazione per la richiesta di un nuovo credito o negoziare condizioni più vantaggiose. In mancanza di tale “biglietto di presentazione” dal soggetto che fa richiesta di un finanziamento, il solo meccanismo di autodifesa che un istituto di credito o una finanziaria avrebbe a proprio favore, per la concessione del credito, sarebbe l’ipoteca sugli immobili, la garanzia prestata da terzi oppure il pegno sui beni.

Il vantaggio dei sistemi creditizi per i cittadini sta nel fatto che  con i sistemi di informazioni creditizie, gli istituti bancari e le finanziarie, non hanno bisogno di ricorrere alle medesime garanzie, ma provvedono alla valutazione di concedere o meno un determinato finanziamento soltanto sul regolare curriculum creditizio del soggetto richiedente. La valutazione di tali informazioni da la possibilità  altresì di decidere sull’erogazione del credito in periodi brevi e permette l’adozione di condizioni conformi al vero quadro di rischio del richiedente.
Va ancora evidenziato che i SIC non rileva giudizi di merito sul cittadino, ma ha la solo funzione di riportare dati esclusivamente oggettivi per cui gli istituti bancari e le società finanziarie può liberamente prendere la decisione di autorizzare o meno l’accesso al credito, sulla scorta delle varie informazioni di cui si tiene conto nella procedura istruttoria e delle autonome politiche di assegno del credito.
FONTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDA il SIC di CRIF
Il trattamento dei dati conservati  nel SIC viene gestito da parte di CRIF secondo quanto previsto dalle norme che riguardano il settore, esse sono relative al Codice deontologico e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2004 n. 300 ed entrato in vigore il primo gennaio 2005, successivamente integrato dall’Avviso dell’Autorità Garante relativo ai termini di conservazione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2006, n. 54 Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) Provvedimento dell’Autorità Garante sul bilanciamento degli interessi del 16.11.2004.

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