Protesti.

portabilità mutuiCancellazione dei protesti prima della legge 235/2000.
L’iter legislativo che ha portato alla redazione della legge 235/2000 ha subito negli anni numerose modifiche.
Iniziato il 9 maggio del 1996, lo scopo della legge è quello, da un lato, di creare una normativa conforme sia per la cancellazione dei protesti cambiari alla cancellazione degli assegni, dall’altro si cerca di agevolare il debitore creando un meccanismo veloce e snello, a livello burocratico, per permettere la cancellazione dall’elenco dei protesti, non appena si esegue il pagamento del titolo, avvenuto successivamente al protesto.

Con la Legge 12 dicembre 2002, n. 273 articolo 45 è stata introdotta la figura del responsabile dell’ufficio protesti., che esegue tutte le mansioni svolte in precedenza dal Presidente della Camera di Commercio.
Prima della entrata in vigore della legge 235/2000 il tutto era disciplinato attraverso la legge del 12 febbraio 1955 n.77  che è stata successivamente modificata con la legge 249 del 1973.
Il protesto, avvenuto tramite Pubblici Ufficiali, prevedeva dopo un lungo iter la registrazione del debitore all’interno dell’elenco protesti. Secondo l’articolo 1 della legge 77 del 1955 la Camera di Commercio era obbligata a pubblicare ogni 15 giorni l’elenco dei protesti cambiari.

La nuova legge 8 agosto 2000 n. 235

Ricorso al protesto.
Il giudice di Pace potrà accogliere il ricorso ordinando la cancellazione del protesto in due casi:
nel caso in cui vi è stato il pagamento del titolo oppure nel caso di illegittimità del protesto.