Finanziaria 2008 in materia di rinegoziazione mutui

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Non vi sono inoltre eventuali costi di commissioni bancarie da sostenere e l’imposta sostitutiva, mentre i costi da sostenere sono riferibili a quelli relativi: 1) alla detraibilità degli interessi, nel caso che spetti sul mutuo originario, 2) dall’eventuale atto notarile e nell’ipotesi con parcella molto esigua.

Surrogazione del mutuo. 
Nel caso di surrogazione del mutuo,ovvero quando un cliente della banca decide di chiudere il vecchio mutuo per aprire un altro ex-novo mantenendo  l’ipoteca originaria (quella utilizzata con il vecchio mutuo) è possibile cambiare: 1) il tipo di tasso 2) la misura del tasso 3) la durata 4) la banca,  mentre non è possibile modificare la somma mutata in aumento. Non vi sono inoltre eventuali costi di  commissioni bancarie da sostenere, imposta sostitutiva, mentre sono suscettibili di costi relativi alla: 1) detraibilità degli interessi, nel caso che spetti sul mutuo originario, quelli relativi all’atto notarile, comprensive del nuovo mutuo (parcella contenuta), solo autentica della dichiarazione di surroga dell’ipoteca.   

direttive finanziaria 2008 rinegoziazione

guida mutui
Nel caso di rinegoziazione o ricontrattazione del mutuo(si tratta in sostanza nella modifica del mutuo esistente) è possibile cambiare 1) il tipo di tasso 2) la misura del tasso e 3) la durata, mentre non è possibile modificare la somma in aumento e la banca.